Regolamento elettorale
Art. 1 - Convocatone delle elezioni
Tre mesi prima della scadenza del triennio di cui all’art. 10 dello Statuto, il Consiglio Direttivo fissa la data di convocazione dell’assemblea per avviare le procedure per la comunicazione ai soci, almeno sessanta giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.
Art. 2 - Diritto del voto
Hanno diritto al voto i soci in regola con i versamenti delle quote sociali.
Art. 3 - Candidati
Tutti gli aventi diritto al voto possono candidarsi per una sola lista e per uno solo degli organi da eleggere.
Art. 4 - Comitato elettorale
a) Il Comitato elettorale, eletto dall’assemblea di cui all’art. 1. con voto limitato a tre componenti per ciascun votante, è composto da cinque soci successivamente integrato da un rappresentante per ogni lista accettata.
Il Comitato elettorale:
- elegge, entro quindici giorni dalla propria elezione, il Presidente ed un segretario verbalizzante;
- accerta il numero dei soci aventi diritto al voto in base a quanto disposto dall’art. 2 del presente regolamento;
- adotta un proprio registro dei verbali sul quale andranno riportate tutte le decisioni assunte;
- decide sull’ubicazione del seggio elettorale facendone dare informazione ai soci aventi diritto al voto, decide le forme per la trasmissione, a cura dell’Associazione, delle liste a tutti i soci;
- dispone la stampa delle schede elettorali che devono recare la firma di almeno due componenti il Comitato elettorale;
- comunica ai rappresentanti di lista le osservazioni, i rilievi, le contestazioni c le decisioni assunte;
- presiede allo svolgimento delle votazioni, dirige e gestisce il periodo elettorale dettando anche norme esplicative, se necessario;
- decide entro dieci giorni sui ricorsi presentati. I ricorsi vanno presentati entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti;
- registra i soci votanti c proclama i risultati elettorali.
B) I componenti il Comitato elettorale non possono presentarsi come candidati, né come presentatori di lista, né assumere iniziative elettorali di parte o compiere atti in contrasto con la loro funzione “super partes”.
C) Il Comitato elettorale può farsi assistere, nello svolgimento della propria attività, dal personale dell’Associazione.
D) Il Comitato elettorale cessa dalle proprie funzioni con la proclamazione degli eletti, salvo quanto previsto in materia di ricorsi dal penultimo comma della lettera A) del presente articolo.
Art. 5 - Presentazione delle liste dei candidati
- Le liste dei candidati per le elezioni degli organi dirigenti e di controllo dell’Associazione devono essere presentate al Comitato elettorale, che ha sede presso l’Associazione, in un periodo compreso fra il cinquantesimo e il quarantesimo giorno antecedente quello delle votazioni.
- Le liste non possono contenere un numero di candidati inferiore a venti e superiore a trentasei per il Consiglio Direttivo, a cinque effettivi e due supplenti per il Collegio dei Probiviri, e tre effettivi e due supplenti per il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di lista unica, la stessa deve contenere anche tre nominativi di candidati supplenti.
- Ogni lista sarà individuata con un numero assegnato dal Comitato elettorale mediante sorteggio.
- Ogni lista deve contenere l’elenco dei candidati da eleggere nei rispettivi organi con cognome, nome ed a fianco la
rispettiva firma di accettazione di candidatura; ogni lista deve essere sottoscritta da almeno venti elettori non candidati ad alcun organo.
- Entro otto giorni dalla presentazione della lista, il Comitato elettorale ne valuta la corrispondenza alle norme del regolamento.
- Qualora la lista risulti non conforme alle disposizioni del presente regolamento, il Comitato elettorale, entro 48 ore, ne dà comunicazione scrìtta al rappresentante della lista interessata perché provveda, entro i cinque giorni successivi, ad apportare le modifiche necessarie. In caso di non ottemperanza la lista resta esclusa.
- Le liste che partecipano alle elezioni sono inviate a norma del precedente arL 4 a tutti gli aventi diritto al voto, a cura dell’Associazione.
- Quando in collegamento con la lista viene presentato anche un succinto documento dattiloscritto, l’Associazione provvede alla sua trasmissione ai soci.
Art. 6 - Rappresentanti di lista
- Ogni lista deve contenere il nome del Rappresentante di lista effettivo e del supplente, scelti fra i presentatori della lista.
- I rappresentanti di lista partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni de! Comitato elettorale, alle operazioni di voto e di scrutinio.
- I rappresentanti di lista possono far annotare al verbale del Comitato elettorale eventuali rilievi, osservazioni, contestazioni, pronunciamenti che ritenessero necessario avanzare nei confronti delle decisioni de! Comitato elettorale. Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso all’assemblea.
Art. 7 - Votazioni
Il voto è personale, segreto e può essere espresso anche per corrispondenza.
Il voto diretto si esprime nel giorno indicato per le votazioni e nel seggio appositamente predisposto, mediante un segno di croce apposto sul numero di riconoscimento della lista, assegnato dal Comitato elettorale e con l’espressione di cinque preferenze.
I seggi elettorali restano aperti dalle ore 10 alle ore 18.
II voto per corrispondenza invece si esprime sulle apposite schede, predisposte dal Comitato elettorale ed inviate dall’Associazione ai soci, in busta chiusa, recante le generalità del votante. Le schede devono esser rinviate all’Associazione dopo l’espressione del voto usando altra busta, di dimensioni maggiori, che deve ripetere il nome e cognome del socio per la sua registrazione nell’elenco dei volanti. Le buste contenenti le schede votate e tornate all’Associazione devono restare chiuse e vanno raccolte in apposito plico, a cura dell’Associazione che, insieme al loro elenco in duplice copia, le consegna giornalmente al Comitato elettorale, che ne rilascerà ricevuta firmando una copia dell’elenco suddetto.
Tutte le schede devono contenere l’intestazione “Comitato Elettorale dell’Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica Italiana”, recante la firma di almeno due componenti il Comitato elettorale e indicare la data della votazione.
Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Comitato elettorale procede alio scrutinio delle schede iniziando da quelle espresse per corrispondenza, attribuendo immediatamente ogni voto scrutinato, quindi provvede alla distribuzione dei seggi alle varie liste e proclama gli eletti.
Art. 8 - Assegnazione dei seggi
L’assegnazione dei seggi per il Consiglio Direttivo, qualora siano state presentate due o più liste concorrenti, è effettuata secondo il sistema proporzionale tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti seguendo l’ordine di lista.
La somma dei voti riportati da queste due liste, divisa per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo (36), rappresenta il quoziente per l’attribuzione dei seggi.
Con analoga procedura, qualora vi siano due o più liste concorrenti, si procede alla nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Terminato lo scrutinio il Comitato elettorale proclama gli eletti nei vari organi. Il Presidente uscente, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca i nuovi organi dirigenti e di controllo.
La prima riunione di tali organi è presieduta dal consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti di preferenza (consigliere anziano). Nel caso in cui il consigliere anziano non accettasse rincarico si passa al consigliere immediatamente successivo nell’ordine di graduatoria delle preferenze e cosi di seguito.