Statuto
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita, con sede in Roma, l'Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica alla quale possono aderire coloro che hanno fatto parte della Consulta Nazionale, dell'Assemblea Costituente, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e coloro che sono stati membri del Parlamento Europeo o dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Art. 2 - Finalità e scopi
L'Associazione non ha fini di lucro.
L'Associazione si propone di:
mantenere vivo ed operante il vincolo che, al di sopra di ogni appartenenza politica, unisce i parlamentari durante l'esercizio del loro mandato al servizio del Paese;
far conoscere la storia e valorizzare la funzione del Parlamento e promuovendo il rapporto fra i cittadini e l'Istituzione parlamentare attraverso idonee iniziative;
contribuire alla conoscenza della Costituzione della Repubblica, ed alla difesa ed attuazione dei suoi principi;
tutelare la dignità degli ex parlamentari, assicurandone il rispetto e valorizzando la loro esperienza in ogni sede;
instaurare rapporti con similari associazioni italiane ed estere, ed organismi europei ed internazionali;
assistere gli ex parlamentari nei rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali; tutelare gli interessi derivanti dall'esercizio del mandato parlamentare; offrire ogni utile assistenza alle famiglie dei soci scomparsi.
Art. 3 - Soci
La qualifica di socio si acquisisce su domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo, e con versamento del contributo associativo.
Sono altresì soci, con voto consultivo, i titolari di assegno vitalizio di reversibilità che ne abbiano fatto richiesta ed abbiano versato il contributo associativo determinato dal Direttivo.
La domanda deve contenere la dichiarazione che non sussistono procedimenti di carattere penale a proprio carico o condanne penali passate in giudicato. Nel caso in cui questi esistano si procede alla ammissione solo su parere conforme del Collegio dei Probiviri. I soci che aderiscono all'Associazione sono tenuti all'osservanza dello Statuto".
I soci cessano per dimissioni o per decadenza deliberata a norma di Statuto.
Il socio che risultasse in arretrato con i pagamenti delle quote da oltre due anni e che non ha risposto e/o provveduto a mettersi in regola entro i tempi indicati nel formale sollecito, è dichiarato decaduto dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo".
Art. 4 - Quota associativa
I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale mensile stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
In caso di variazione, il pagamento della nuova quota ha inizio con l'anno successivo a quello della relativa deliberazione.
Per coloro che non fruiscono del vitalizio, l'Assemblea può decidere una diversa entità del contributo associativo.
Art. 5 - Patrimonio e proventi sociali
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai fondi raccolti fra i soci e da beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in dono. I proventi sono costituiti dalle quote sociali, dai contributi, dalle donazioni ed elargizioni, dai ricavati delle attività sociali e dai redditi dei cespiti patrimoniali.
Art. 6 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
L'Ufficio di Presidenza;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
Il Collegio dei Probiviri;
Il Collegio dei revisori dei Conti.
La loro durata è di tre anni.
Sono organi esecutivi il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Segretario ed il Tesoriere.
Non è ammessa l'elezione negli organi esecutivi per più di due mandati consecutivi.
Può essere eletto Presidente dell'Associazione anche chi ha fatto parte dell'Ufficio di Presidenza per due mandati consecutivi.
Le elezioni degli organi esecutivi debbono rispettare il principio delle parità di genere ai sensi dell'art. 51 della Costituzione.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 7 - Assemblea dei soci
Sono di competenza dell'Assemblea:
l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;
l'adozione del bilancio preventivo e l'approvazione del conto consuntivo, nonché della misura della quota sociale;
l'elezione del Consiglio Direttivo;
l'elezione del Collegio dei Probiviri;
l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
l'approvazione dello Statuto e del Regolamento Elettorale.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente due volte all'anno, entro il primo e secondo semestre.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea
L'avviso di convocazione dell'Assemblea è spedito per lettera, almeno 20 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Le votazioni sono di regola palesi.
Le votazioni sono segrete in tutti i casi che riguardino persone".
La votazione è segreta se ne è fatta richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei presenti.
Le votazioni per le elezioni delle cariche, di cui al precedente art. 7, avvengono da parte dei soci nell'Assemblea appositamente convocata o per corrispondenza in base alle modalità stabilite dal Regolamento elettorale. L'Assemblea adotta le deliberazioni a maggioranza dei votanti. In caso di modifiche statutarie le stesse sono adottate a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, aventi diritto di voto".
L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
Le Assemblee di volta in volta eleggono un Presidente di seduta fra i soci non facenti parte degli organi dell'Associazione.
Art. 9 - Votazione ad referendum
Su deliberazione del Consiglio Direttivo può essere disposto che l'Assemblea sia integrata da una votazione ad referendum, secondo le norme del Regolamento elettorale, cui partecipano tutti i soci. In tal caso si considerano presenti i soci intervenuti ed i soci che abbiano restituito entro il giorno stabilito la scheda di votazione ad essi inviata.
Su richiesta di un decimo dei soci iscritti all'Associazione le modifiche dello Statuto sono sottoposte a votazione ad referendum, ai sensi del precedente comma uno.
Anche i soci possono sollecitare una votazione ad referendum, con carattere consultivo, presentandone richiesta al Consiglio Direttivo, corredata dalle firme di almeno un decimo dei soci.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di trentasei membri eletti dall'Assemblea che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, escluse le riunioni per l'elezione degli organi dell'Associazione, i coordinatori responsabili dei comitati di coordinamento regionali di cui all'art. 18, non eletti nel Direttivo stesso".
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Nel caso in cui nell'avviso di convocazione sia indicata una seconda convocazione la seduta è valida anche con un terzo dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente che resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, convoca l'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 8 del presente Statuto, con il seguente ordine del giorno: Rinnovo degli organi dirigenti per dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione, e sui problemi concernenti la vita e l'attività dell'Associazione secondo i fini e le norme statutarie. Ha altresì competenza per sottoporre all'Assemblea le proposte di modifica dello Statuto.
Elegge fra i suoi componenti, il Presidente, due o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può affidare le funzioni vicarie ad uno dei Vice Presidenti.
Il Consiglio Direttivo può sospendere per motivi eccezionalmente gravi il Socio deferito al Collegio dei Probiviri.
Avverso la sospensione, l'interessato può ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione, all'Assemblea Generale.
Art. 12 - Presidente
Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; ne presiede gli organi collegiali ed emana le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni.
Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dell'Ufficio di Presidenza.
In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
Art. 13 - Ufficio di Presidenza
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza, al quale partecipa con voto consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti .
In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo al quale riferisce nella prima seduta successiva.
Art. 14 - Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario e il Tesoriere sono scelti, di norma, fra i componenti il Consiglio Direttivo residenti a Roma.
Il Segretario sovrintende all'organizzazione dell'Associazione e degli uffici della stessa. Cura l'attuazione dei deliberati assunti dagli organi direttivi, per quanto di sua competenza, ed opera in collaborazione con il Presidente dell'Associazione.
Il Tesoriere sovrintende l'amministrazione e provvede alla predisposizione dei bilanci.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 15 - Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare i casi in cui un socio violi lo Statuto o una legittima deliberazione degli organi statutari o agisca in contrasto con le finalità dell'Associazione, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3.
Si compone di cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.
Elegge nel suo seno il Presidente. La carica di Presidente non può essere espletata per più di due mandati consecutivi.
Agisce di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo.
Può adottare, previo contraddittorio, le seguenti decisioni:
il richiamo;
la decadenza dall'Associazione.
Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, l'interessato e il Consiglio Direttivo possono ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, all'Assemblea Generale.
Art. 16 - Revisori dei Conti
Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.
Nella prima riunione elegge nel suo seno il Presidente. La carica di Presidente non può essere espletata per più di due mandati consecutivi.
I Revisori assistono alla riunione del Consiglio Direttivo. Possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente a ispezioni amministrative ed a operazioni di controllo.
Qualora un componente del Collegio proceda individualmente a dette ispezioni ed operazioni deve preventivamente informarne il Collegio.
Art. 17 - Commissioni di lavoro
È prevista la costituzione di commissioni di studio o di lavoro, nominate dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
Ciascun socio può essere assegnato a non più di una commissione e, salvo richiesta da presentare alla Presidenza, può partecipare ai lavori di altre commissioni.
Le commissioni svolgono una funzione consultiva, promuovendo studi e ricerche su temi riguardanti gli scopi dell'Associazione, di cui al precedente art. 2, elaborando documenti e proposte da presentare al Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Comitati di coordinamento regionale
Possono costituirsi Comitati di coordinamento regionale o interregionale, composti di cinque o più componenti, indicati da un'assemblea dei soci residenti in una regione o in un gruppo di regioni interessate, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sono gratuite.
L'Assemblea al suo interno nomina un coordinatore responsabile.
I comitati di coordinamento regionale o interregionale operano a livello regionale o interregionale e rappresentano l'Associazione nazionale e, su mandato della Presidenza, ne diffondono i programmi e le iniziative.
I comitati di coordinamento regionale o interregionale, prima della convocazione dell'Assemblea nazionale dell'Associazione per il rinnovo degli organi statutari, promuovono l'Assemblea regionale dei soci per un bilancio delle attività ed il rinnovo del comitato.
I comitati di coordinamento, inoltre, possono, previa comunicazione e autorizzazione all'Ufficio di Presidenza dell'Associazione, operare d'intesa ed in collaborazione con le Associazioni dei Consiglieri regionali, ex Consiglieri ed ex deputati regionali, con l'Ente Regione e con altre istituzioni locali per organizzare convegni, celebrare eventi, promuovere iniziative e pubblicazioni di interesse culturale, storico, sociale ed economico.
Per tale attività, i comitati di coordinamento possono avvalersi di un protocollo d'intesa con l'Associazione degli ex Consiglieri regionali e con la Presidenze dei Consigli regionali.
Art. 19 - Assenze ingiustificate
Il socio che per tre volte consecutive risulti assente ingiustificato alle riunioni degli organi elettivi dell'Associazione e delle Commissioni di lavoro è dichiarato decaduto dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 20 - Presidente Onorario e membri di diritto
I soci che furono eletti negli organi dell'Associazione all'atto della fondazione ed i Presidenti rimasti in carica per almeno due mandati sono membri di diritto del Consiglio Direttivo al quale parteciperanno con voto consultivo.
Può essere nominato un Presidente Onorario dell'Associazione ad opera dell'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i membri che si sono particolarmente distinti nell'attività a favore dell'Associazione.
Il Presidente Onorario fa parte di diritto del consiglio Direttivo con voto consultivo.
Fa altresì parte di diritto, con voto consultivo, il rappresentante designato dell'Associazione degli ex parlamentari europei.
Art. 21 - Revisione dello Statuto
Lo statuto potrà essere modificato in ogni sua parte, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 6, e dall'art. 9, comma 2.
Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento può essere deliberato da una Assemblea straordinaria, con il voto della maggioranza dei soci iscritti, nella forma della votazione diretta e per referendum.
L'Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione delle attività patrimoniali.