Vitalizi, la Consulta sulla Legge della Sicilia - Una nota critica di Antonio Borrometi

Vitalizi, la Consulta sulla Legge della Sicilia - Una nota critica di Antonio Borrometi

Vitalizi, la Consulta sulla Legge della Sicilia – Una nota critica di Antonio Borrometi

Abbiamo pubblicato ieri, 24 marzo 2021, la pronuncia della Consulta sulla Legge Regionale siciliana relativa alla rideterminazione dei vitalizi. Di seguito pubblichiamo ora un contributo dell’On. Avv. Antonio Borrometi, nostro socio, sulla sentenza della Corte.

Una chiave di lettura per la sentenza della Corte sulla legge sui vitalizi della Sicilia
di Antonio Borrometi

La Corte Costituzionale si è pronunciata con la recentissima sentenza n. 44/2021 sulla L.R. Siciliana n.19/2019, con la quale l'Assemblea Regionale Siciliana aveva rideterminato l'assegno vitalizio per gli ex Deputati.
Secondo tale rideterminazione, il sistema di calcolo della legge siciliana prevede un taglio medio di circa l'11% sui vitalizi erogati, in misura inferiore alla media dei tagli operati dalle altre Regioni e dal Parlamento nazionale.
Su tale aspetto della legge, la Consulta non si è pronunciata, perchè non investita della questione da parte del ricorso del Governo nazionale, che ha limitato la contestazione alla temporaneità fissata nella legge siciliana.
Sul punto, la Corte ha eccepito l'illegittimità della normativa siciliana nella parte in cui, appunto, stabilisce una durata minima di cinque anni dei tagli ai vitalizi in corso, così rendendo la riduzione illimitata nel tempo.
La Corte ha motivato l'illegittimità, ritenendo la temporaneità non rispettosa delle previsioni fissate dalla legge statale, come integrata dall'intesa sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni, che aveva disposto la rideterminazione degli assegni vitalizi regionali e che, secondo la Corte aveva fissato “principi fondamentali di finanza pubblica“, come tali non derogabili dalle Regioni.
In particolare, le disposizioni statali invocate quali parametri ai quali attenersi, disegnavano una disciplina a regime, senza limiti temporali e conseguentemente la Corte ha sancito l'illegittimità della scadenza dei tagli prevista dalla legge siciliana.
Va, peraltro, sottolineato che il Governo della Regione siciliana non si è costituito in giudizio per difendere la sua legge, mentre è stata l'Associazione tra i Deputati regionali della Sicilia cessati dal mandato, a presentare alla Corte proprie memorie.
In tali difese, l'Associazione ex Deputati regionali ha opportunamente richiamato le numerose sentenze della Corte Costituzionale (ultima quella sulle c.d. Pensioni d'oro) con le quali la Corte ha sempre ritenuto l'illegittimità della decurtazione percentuale delle pensioni, oltre il limite dei tre anni. Sul punto, la Consulta ha precisato in sentenza che, nella fattispecie, non viene in considerazione la sua precedente giurisprudenza in materia, poiché oggetto del giudizio è unicamente la questione relativa al mancato rispetto da parte della Regione Siciliana, dei principi statali fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
La Corte ha, anche, aggiunto che il limite temporale alla decurtazione dei vitalizi, viola il principio di uguaglianza rispetto alle altre Regioni che non l'avevano previsto, nonché il principio di leale collaborazione tra Poteri dello Stato.
Così definiti i termini della questione, è evidente che non è intervenuto un mutamento di giurisprudenza rispetto alle precedenti sentenze in materia di temporaneità dei meccanismi di rivisitazione delle pensioni, poichè la questione sottoposta alla Corte è stata dalla stessa scrutinata esclusivamente con riguardo ai confini della sfera di competenza regionale rispetto ai principi fondamentali fissati dallo stato in materia di finanza pubblica.
Detto questo, però, non si può non aggiungere che la Corte avrebbe ben potuto approfittare dell'occasione offertale per ribadire la sua costante giurisprudenza e l'omissione può essere letta, anche, come segno “dell'aria che tira“.

Antonio Borrometi

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