A seguito della sentenza 2/2020 del Consiglio di Giurisdizione, l'Ufficio di Presidenza della Camera ha modificato l'art. 1 comma 7 della delibera 14/2018 di ricalcolo retroattivo dei vitalizi, che riconosce condizioni meno stringenti per accogliere richieste di incremento del vitalizio ricalcolato per ragioni di salute, di condizione economica o per grave compromissione delle condizioni di vita. La Presidenza della Camera ha anche accolto alcuni ricorsi provvedendo ad applicare le maggiorazioni previste dalle nuove disposizioni. A quanto apprendiamo, è in corso l'esame di altri ricorsi. A proposito di quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera, facciamo tre osservazioni critiche: i) le nuove norme stabiliscono, in modo incomprensibile e immotivato, che il vitalizio anche maggiorato deve comunque essere ridotto in misura non inferiore al 25% dell'importo precedente al ricalcolo; ii) le maggiorazioni riconosciute, di regola, non sono accolte con il riconoscimento degli arretrati, vale a dire dal primo gennaio 2019, data di entrata in vigore della delibera 14/2018, ma dalla data di presentazione del ricorso; iii) non risulta che sia stato finora definito alcun criterio per valutare i ricorsi relativi alla "grave compromissione delle condizioni di vita personale o familiare", che è la terza fattispecie riconosciuta come motivo di incremento del vitalizio ricalcolato dalla sentenza 2/2020 del Consiglio di Giurisdizione, accanto a quelle di salute e di assenza di altri redditi.
Qui di seguito, pubblichiamo i documenti di cui sopra (senza l'elenco dei nomi dei ricorrenti, nel rispetto delle norme sulla privacy):
- Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 5 novembre 2020 e Decreto del Presidente n. 981 Decreto 981
- Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 93 del 5 novembre 2020 ne Decreto del Presidente n. 982 Decreto 982